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Chiedere la rateizzazione del pagamento di una sanzione relativa al Codice della Strada
Chi deve pagare una sanzione relativa al Codice della Strada e si trova in difficoltà economica può chiedere all’Ente che ha emesso la sanzione di rateizzarne il pagamento ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 202-bis.
La sanzione da pagare:
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> deve essere di tipo pecuniario e deve essere ammesso il pagamento in misura ridotta;
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> può riferirsi a una o più violazioni accertate nello stesso momento con un solo verbale;
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> deve avere un importo superiore a 200,00 €.
In base alle condizioni economiche e all’entità della somma da pagare, il pagamento può essere ripartito:
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> fino a un massimo di dodici rate, se l’importo dovuto non supera 2.000,00 €
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> fino a un massimo di ventiquattro rate, se l’importo dovuto non supera 5.000,00 €
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> fino a un massimo di sessanta rate, se l’importo dovuto supera 5.000,00 €.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 €.
Quando si chiede una rateizzazione della sanzione si rinuncia automaticamente alla facoltà di ricorre al Prefetto e al Giudice di Pace nonché a quella di pagare la sanzione con la riduzione del 30%.
Rateizzare l’importo prevede l’applicazione di interessi calcolati come dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, a cui si aggiungono le eventuali spese per la notifica del piano di rientro.
L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
Requisiti soggettivi
Il soggetto può avvalersi della facoltà di rateizzazione del pagamento se si trova in condizioni economiche disagiate, con reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad 10.628,16 €.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile ai fini IRPEF è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e il limite di reddito da prendere a riferimento di cui al periodo precedente è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Nel caso di sequestro del veicolo, lo stesso non potrà essere restituito in uso fino al completo pagamento dell’intera sanzione (saldo del piano di pagamento).
Allegati
Informazioni
Riferimenti normativi | |
Unità organizzativa responsabile della fase istruttoria | IV - Polizia Locale Telefono: +39 0733/548724 +39 335/442500 Indirizzo: Piazza della Libertà n. 16 E-mail: polizialocale@comune.pollenza.mc.it PEC: comune.pollenza.mc@legalmail.it Orario: L'Ufficio Polizia Locale è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 19:00 alle 19:30 |
Responsabile del procedimento | Sost. Comm. Nicolas Fulvi |
Chi contattare | IV – Polizia Locale |
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale | Sost. Comm. Nicolas Fulvi |
Termine procedimentale e ogni altro termine procedimentale rilevante | Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. |
Documenti da presentare | |
Titolare del potere sostitutivo in caso d'inerzia | Dott.ssa Giuliana Appignanesi |