Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Comunicazione di cessione di fabbricato
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall’art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191. La finalità di tale adempimento è quella di consentire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.
La comunicazione di cessione fabbricato non è più dovuta nei casi di:
> compravendita o locazioni di immobili regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate;
> nei casi di comodato d’uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell’esercizio di attività di impresa arti o professioni.
I presupposti sono:
> la regolare registrazione del contratto (di vendita, locazione o comodato) presso l’Agenzia delle Entrate;
> che la cessione dell’immobile a titolo di vendita, locazione o comodato d’uso sia stata effettuata a cittadini italiani o comunitari.
L’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato rimane in vigore solo nei seguenti casi (e quindi va obbligatoriamente presentata):
> nel caso di ospitalità (uso gratuito) di un cittadino extracomunitario per un tempo superiore a 30 giorni;
> quando la compravendita o la locazione o il comodato d’uso riguardi un cittadino extracomunitario.
RICHIEDENTI
La comunicazione deve essere presentata dal proprietario o da chi concede l’uso esclusivo di un fabbricato (appartamento, negozio o altro locale) o di parte di esso.
ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA E MODULISTICA NECESSARIA
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
> consegnata, in duplice copia, presso l’Ufficio protocollo, che ne rilascia una copia timbrata per ricevuta;
> spedita alla casella PEC istituzionale del Comune di Pollenza (pollenza.mc@legalmail.it).
In caso di cessionario comunitario: si consiglia di allegare copia del documento di identità del cessionario per evitare errori nella comprensione dei dati indicati nella denuncia.
In caso di cessionario non comunitario, uno dei seguenti documenti:
> copia del documento di soggiorno in corso di validità (es. permesso o carta di soggiorno) accompagnato dall’esibizione dell’originale;
> copia del documento di soggiorno scaduto e della documentazione di richiesta di rinnovo, nonché del passaporto, accompagnati dall’esibizione degli originali;
> in assenza del documento di soggiorno: copia del passaporto con visto di soggiorno valido al momento di presentazione della denuncia, accompagnato dall’esibizione dell’originale. La copia del passaporto deve comprendere la copertina, le pagine con i dati identificativi e le pagine recanti il visto valido.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, pena l’applicazione di sanzioni amministrative (da € 103 a € 1549).
SANZIONI
L’omessa denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente:
> da Euro 160,00 a Euro 1.100,00 per la violazione a quanto previsto dall’art.7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 (comunicazione ospitalità cittadino straniero non comunitario);
> da Euro 103,90 a Euro 1.549,00 per la violazione a quanto previsto dall’art.12 D.L. 191 del 21/03/1978 (comunicazione cessione fabbricati).
Allegati
Informazioni
Riferimenti normativi | |
Responsabile del procedimento | Sost. Comm. Nicolas Fulvi |
Chi contattare | IV – Polizia Locale |
Titolare del potere sostitutivo in caso d'inerzia | Dott.ssa Giuliana Appignanesi |