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Avviso di riunioni in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico
Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773), all’articolo 18 stabilisce che in caso di riunioni in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico gli organizzatori hanno l’obbligo di preavvisare il Questore, almeno tre giorni prima della data stabilita per l’evento.
Cosa si intende per riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico?
Per riunione si intende l’incontro (programmato od organizzato) di più persone in un determinato luogo per certe finalità, quali possono essere tutte le iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, ludico o sportivo1 che, svolgendosi in luogo pubblico o aperto al pubblico, comporteranno la presenza di gruppi di persone (ne sono esclusi i comizi elettorali e i funerali).
Il luogo pubblico è il luogo che per definizione e natura è accessibile a tutti senza particolari limitazioni e può consistere in un’area, una piazza, una via, ecc.
Per luogo aperto al pubblico si intende quello in cui è possibile l’accesso a qualsiasi persona, anche se a particolari condizioni (iscrizioni, pagamento di un biglietto d’ingresso o sistemi di conta-persone finalizzati a monitorare l’afflusso di pubblico per evitare sovraffollamenti)
Nel concetto di riunione rientra anche, quindi, la “manifestazione pubblica”, nella quale possano partecipare tutti, senza alcuna distinzione.
Non si tratta di chiedere un’autorizzazione, bensì semplicemente di preavvisare il Questore: questi, fatte le valutazioni del caso, può disporre per particolari servizi di ordine pubblico o può, per ragioni di ordine pubblico, di moralità, o di sanità pubblica, impedire che la riunione abbia luogo o prescrivere diverse modalità di svolgimento o diverso tempo o luogo.
Per l’individuazione del grado di rischio occorre fare riferimento alla “Tabella per la classificazione del rischio (Safety)” (da allegare all’avviso indirizzato al Questore), predisposta secondo le indicazioni della Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017.
L’omettere questo preavviso prevede per l’organizzatore l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 103,00 a 413,00 euro (Art. 18, comma 3, del T.U.L.P.S.)
L’avviso al Questore non esclude la necessità di richiedere una specifica autorizzazione in tutti quei casi in cui essa sia prevista dalla normativa (come, ad esempio, per le manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento).
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Per le manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o speculazione, l’organizzatore deve darne avviso all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (per il Comune di Pollenza, il Sindaco) almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione (art. 123 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.). L’avviso inoltrato al Questore, e per conoscenza al Sindaco, utilizzando il presente modello (predisposto da questo Comune per consentire una maggiore facilità nell’assolvimento dell’obbligo in capo al soggetto organizzatore) assolve anche la funzione dell’avviso ai sensi dell’articolo 123 citato.
Allegati
Informazioni
Riferimenti normativi | |
Unità organizzativa responsabile della fase istruttoria | IV - Polizia Locale Telefono: +39 0733/548724 +39 335/442500 Indirizzo: Piazza della Libertà n. 16 E-mail: polizialocale@comune.pollenza.mc.it PEC: comune.pollenza.mc@legalmail.it Orario: L'Ufficio Polizia Locale è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 19:00 alle 19:30 |
Responsabile del procedimento | Sost. Comm. Nicolas Fulvi |
Chi contattare | IV – Polizia Locale |
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale | Sost. Comm. Nicolas Fulvi |
Modalità per reperire informazioni per gli interessati | Telefonicamente al numero 0733/548724. |
Documenti da presentare | |
Titolare del potere sostitutivo in caso d'inerzia | Dott.ssa Giuliana Appignanesi |