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Organizzare pubblici spettacoli o trattenimenti
Per esercitare attività di intrattenimento o spettacolo in sale da ballo, discoteche, in locali destinati ad attrazioni varie, pubblici spettacoli in genere, in locali pubblici attrezzati per accogliere spettatori in numero superiore a 100, è necessario fare richiesta al SUAP di rilascio di:
– licenza per pubblico spettacolo, prevista dall’ art. 68 e 69 del TULPS;
– licenza di agibilità, prevista dal successivo art. 80 TULPS (rd n. 733/1931; artt. 141 s. R.D. n. 635/1940);
Se l’attività comprende somministrazione di alimenti e/o bevande deve, altresì, essere presentata apposita SCIA di somministrazione ed anche notifica sanitaria provvista delle dichiarazioni e attestazioni richieste dalla disciplina sanitaria.
Sebbene la due licenze appartengano a ambiti distinti, nella prassi è frequente che vengano fatti oggetto di una unica richiesta di rilascio.
Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza distingue fra:
– licenza per l’esercente (art. 69 R.D. n. 733/1931): che deve essere richiesta da chi intenda esercitare in modo imprenditoriale, per un tempo limitato, un’attività di pubblico spettacolo; la richiesta comporta l’accertamento che il richiedente – persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione – non sia soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l’art 11 R.D. n. 733/1931);
– licenza per l’attività (art. 68 R.D. n. 733/1931). Qui occorre distinguere varie tipologie:
- spettacoli in luogo “pubblico”: Per luoghi pubblici si intendono vie, piazze, parchi, ecc., appartenenti al demanio pubblico. Per essi la licenza è sempre necessaria;
- spettacoli in luogo “privato aperto al pubblico”: Il riferimento è ai luoghi di proprietà privata cui può avere accesso chiunque, con o senza pagamento di un biglietto (es. bar, discoteca, cinema, teatro). La licenza è necessaria per gli eventi organizzati nell’esercizio di attività imprenditoriali (ad esclusione cioè di quelli dovuti al fine di un comune divertimento o passatempo);
- spettacoli in luogo “privato esposto al pubblico”: Si tratta di luoghi privati nei quali l’accesso è consentito non a tutti, ma soltanto a un novero di persone determinate o determinabili, e tuttavia vi è una visibilità delle iniziative da parte di chiunque. È tipicamente il caso dei circoli, cui possono accedere soltanto gli iscritti, e le cui attività sono conoscibili anche per i non iscritti. In questi casi non risulta necessario il possesso della licenza, a meno che il circolo eserciti di fatto un’attività imprenditoriale, e l’iscrizione avvenga non previa deliberazione sull’ammissibilità del richiedente alla luce dello statuto, ma a semplice domanda da parte di chiunque;
- spettacoli in luogo “privato”: Il riferimento è ai luoghi di proprietà privata e non esposti al pubblico (es. abitazioni, iniziative ad inviti). La licenza non è necessaria, sempre che la forma privata in realtà non sia meramente fittizia.
La licenza di agibilità
La procedura finalizzata al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS e 141 e ss. R. D. n. 635/1940, è diretta a verificare che negli impianti in cui si deve svolgere il pubblico spettacolo sia garantita:
- la solidità e la sicurezza dell’edificio;
- l’esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendi;
Detta procedura si articola in due fasi (art. 80 R.D. n. 733/1931; artt. 141 ss. R.D. n. 635/1940):
- la prima ha come obiettivo il rilascio del parere di fattibilità dell’impianto, o delle modifiche sostanziali dello stesso;
- la seconda prevede un sopralluogo degli organi competenti, a lavori terminati, al fine del rilascio del certificato di agibilità dell’impianto.
Requisiti
- essere esente da cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011;
- essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo (essere esente da cause di diniego dell’autorizzazione previste dagli artt. 11 e 12 TULPS);
- in caso di esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione, essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs 59/2010;
- avere acquisito il parere favorevole di fattibilità del progetto della Commissione di Vigilanza;
- avere acquisito, in caso di capienza superiore ai 100 posti, ma inferiore a 200, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, verifica positiva sull’esame dei progetti ai sensi dell’art. 3 del dpr 151/2011 e, prima dell’inizio dell’attività, avere avviato con esito positivo il procedimento di Controllo di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del dpr 151/2011;
- avere acquisito in caso di capienza complessiva dell’impianto superiore a 200 persone il certificato di prevenzione incendi;
- essere in possesso del titolo edilizio previsto e avere depositato il certificato di conformità edilizia;
Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di licenze di pubblico spettacolo e di agibilità, nonché l’eventuale SCIA di somministrazione dei alimenti e bevande e la notifica sanitaria, devono essere presentate al SUAP tramite l’apposito portale telematico.
L’istanza di licenza deve essere provvista dei seguenti documenti:
– in caso di capienza del locale non superiore a 200 persone, deve essere allegata relazione tecnica a firma di tecnico abilitato iscritto nell’Albo professionale degli ingegneri, dei geometri, degli architetti e dei periti industriali, in cui si attesti la conformità alle norme in vigore con dichiarazione di acquisire tutte le certificazioni relative agli allestimenti e ai materiali impiegati;
– in caso di capienza superiore a 200, deve essere convocata, a cura del SUAP la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e deve essere prodotta dall’istante la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva di:
- caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
- materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
- numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
- servizi tecnologici, di riscaldamento e servizi igienici;
- impianti elettrici normali e di emergenza;
- svolgimento scenico dello o degli spettacoli.
b) elaborati grafici:
- planimetria, a firma di tecnico abilitato con l’indicazione di quanto già descritto nella relazione, in particolare: – vie di esodo – disposizione e numero dei posti – posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, dei servizi igienici.
c) certificazioni e collaudi:
1 . certificati di collaudo attestanti l’idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del pubblico, atte a sopportare il sovraccarico statico;
2. verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);
3. impianti elettrici:
– progetto dell’impianto normale e di sicurezza con allegati schema unificare e schema planimetrico delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
– dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell’installatore;
– dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
– dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all’impianto di messa a terra, con allegata copia della denuncia all’ISPESL;
4. certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi;
d) impianti di condizionamento, trattamento aria, ecc..:
– tutte le documentazioni descrittive e certificative del caso;
e) piano di emergenza e nomina degli addetti all’emergenza (con addetti in possesso dell’attestato del Comando dei Vigili del Fuoco);
f) relazione tecnico descrittiva e planimetria relativa all’accessibilità al locale ed alla disponibilità di parcheggi per i frequentatori del locale;
g) Relazione tecnico esecutiva delle apparecchiature di amplificazione impiegate e/o di altre apparecchiature sorgenti di inquinamento acustico che si vogliono utilizzare, firmata da un tecnico qualificato iscritto all’albo dei Tecnici Competenti, comprensiva della planimetria generale (scale 1:100) con la localizzazione delle apparecchiature utilizzate. La relazione deve contenere i valori di livello equivalente LEQ (o pressione sonora) indotti nell’ambiente esterno o all’interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale; detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico qualificato. Perché i rilievi fonometrici siano significativi, è necessario che:
– siano effettuati considerando i rumori di fondo, e secondo il principio del massimo disturbo;
– si evidenzino gli orari e le situazioni atmosferiche in cui si effettua la rilevazione (es: la pioggia attutisce i rumori);
– siano indicate le misure all’interno del locale per permettere il calcolo corretto del limite di immissione differenziale nel caso in cui siano presenti abitazioni in prossimità del locale;
– sia evidenziata la situazione delle abitazioni civili adiacenti al luogo della manifestazione temporanea, con l’indicazione di eventuali accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (es: rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc..);
(1) Commissione di vigilanza comunale (i cui componenti sono nominati da parte del Sindaco): è la struttura competente in via ordinaria; Commissione di vigilanza provinciale (i cui componenti sono nominati dal Prefetto): oltre che per i casi in cui manchi quello comunale, l’organo provinciale è competente per alcune tipologie di impianti (cinema, teatri, spettacoli viaggianti, con capienza superiore a 1.300 persone; altri impianti, con capienza superiore a 5.000 persone; parchi e attrezzature di divertimento che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con apposito Decreto Ministeriale); in parziale deroga a quanto sopra, per gli impianti con capienza fino a 200 persone il sopralluogo della Commissione ai fini della agibilità – ma non il parere della Commissione stessa ai fini della fattibilità – è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, purché debitamente iscritti al rispettivo albo).
Informazioni
Responsabile del procedimento | Dott. Nicolas Fulvi Telefono: 0733/548727 |
Chi contattare | Sportello Unico Attività Produttive |
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale | Ing. Federico Canullo |
Titolare del potere sostitutivo in caso d'inerzia | Dott.ssa Giuliana Appignanesi |